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Il Comune Attività e uffici Accedi a La città | Disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e delle attività complementari ed affini e per la tutela e la vivibilità delle aree urbane interessateAttenzione: il testo riportato in questa pagina nella tabella di cui al comma 1 dell'art. 2, alla voce "Sale Giochi", è stato corretto in base alla rettifica pubblicata il 23 luglio 2008. IL SINDACO - RICHIAMATA la propria ordinanza n. 33730 in data 11 giugno 2007, con la quale ha dettato disposizioni in materia di orari degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande del territorio comunale, in attuazione dell’art. 30 della Legge Regionale 24 dicembre 2003 n. 30, e degli indirizzi generali, di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 7/17516 del 17.5.2004; - richiamata, altresì, la precedente ordinanza n. 37570 del 19 luglio 2006, con la quale disponeva una serie di misure per il contenimento del disturbo, acustico e non, causato dall’attività degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande nelle aree residenziali; - vista la deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008, con la quale sono stati emanati nuovi indirizzi per il rilascio, da parte dei Comuni, delle autorizzazioni relative alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sostituiscono quelli di cui alla precedente deliberazione n. 7/17516 del 17.5.2004; - atteso che i nuovi indirizzi regionali, nel fissare, per gli esercizi nei quali la somministrazione di alimenti e bevande costituisce attività prevalente, una fascia massima di apertura compresa fra le ore 5 e le ore 2 del giorno seguente, introducono la facoltà per il Comune di posticipare la chiusura di tali esercizi, su richiesta del titolare, a condizione che lo stesso si impegni a garantire di non arrecare danno alla quiete pubblica, attraverso idonee misure di mitigazione relative anche al decoro urbano dell’area immediatamente adiacente all’esercizio; - visto che la Commissione Consiliare permanente attinente il Bilancio, lo Sviluppo Economico e le Aziende, a seguito di una petizione popolare, con cui si chiedeva al Comune di consentire il prolungamento dell’orario fino alle ore 3, almeno per un limitato numero di esercizi, ha rinviato l’esame della richiesta alla competente Commissione comunale di cui all’art. 20 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, invitandola a tener conto, per la revisione del testo dell’ordinanza, dei seguenti indirizzi:
- dato atto che gli indirizzi allegati alla deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23.1.2008 prevedono, al paragrafo 13, la possibilità, per i Comuni, di differenziare l’orario nell’ambito del proprio territorio, mentre al punto 10, stabiliscono che i Comuni, al fine di consentire il concreto inserimento nell’assetto urbanistico delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, definiscono le aree di particolare interesse ambientale, storico, archeologico ed artistico-culturale, nelle quali si rende necessario sottoporre tali attività a limitazioni o divieti, alla scopo di salvaguardare la natura delle aree stesse; - ritenuta, quindi, la necessità di rivedere la soprarrichiamata ordinanza n 33730 dell’11 giugno 2007, per adeguarla ai predetti nuovi indirizzi, declinando anche le condizioni alle quali può essere consentita la posticipazione della chiusura oltre le ore 2; - rilevato a tal fine che:
- considerato che la Corte di Cassazione (sentenze n. 45484 del 24 novembre 2004 e n. 15346 del 3.5.2006) ha stabilito che risponde penalmente del reato di disturbo della quiete pubblica, previsto e sanzionato dall’art. 659 del Codice Penale, il gestore di un pubblico esercizio, per gli schiamazzi e i rumori molesti provocati dai clienti, anche al di fuori dei locali, in quanto la relativa responsabilità è ascrivibile, in via diretta, alla presenza della sua attività; - tenuto conto delle problematiche e delle esigenze manifestate dai residenti del centro storico, al tavolo costituito fra il Comune di Cremona e una delegazione di loro rappresentanti; - rilevato inoltre, che, fra le attività affini o complementari a quelle di somministrazione di alimenti e bevande rientrano anche i centri di telefonia in sede fissa, relativamente ai quali l’art. 6 della legge regionale 3 marzo 2006 n. 6 ha demandato ai Comuni la fissazione dei limiti massimi di apertura giornaliera; - ritenuta, infine, la necessità di stabilire un regime orario anche per le attività complementari di trattenimento e di svago, soggette all’autorizzazione di cui all’art. 19 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616, nonché per i circoli privati che effettuano attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento, gli internet point e gli esercizi di vendita di prodotti alimentari a carattere artigianale, aperti al pubblico, sprovvisti dell’autorizzazione di cui alla legge regionale 24.12.2003 n. 30, in quanto svolgono un servizio affine a quelli oggetto della presente ordinanza e sono quindi idonei a determinare, a motivo anche della loro crescente diffusione, un identico impatto sul territorio, e potenziali fenomeni di disagio ambientale, particolarmente sotto il profilo acustico; - atteso che la Commissione Comunale per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di cui all’art. 20 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, nella seduta del 21 aprile 2008, ha espresso parere favorevole all’unanimità, sul testo della presente ordinanza, che recepisce le indicazioni di cui sopra; - visti inoltre:
ORDINA agli orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande del Comune di Cremona e delle attività complementari ed affini soggette alla presente ordinanza, si applica, ad integrazione della normativa regionale, la disciplina contenuta negli articoli che seguono: Art. 1 1. Sono soggette alle disposizioni contenute nella presente ordinanza le attività di somministrazione di alimenti e bevande, disciplinate dalla legge regionale 24.12.2003 n. 30 e le attività complementari ed affini in essa indicate. 2. Sono escluse dalla relativa disciplina:
3. Per le attività di cui al comma 2, lettere c), d), e), f) , g) ed h) l’esonero dalla presente ordinanza è subordinato alla condizione che le stesse non siano accessibili autonomamente e in orari diversi, rispetto alla struttura principale a cui sono funzionalmente collegate. 4. Sono invece soggette alle presente ordinanza, per le parti ad esse applicabili, le attività affini e complementari di cui agli artt. 9, 10, 11, 17, 18 e 19, nonché le attività di intrattenimento musicale e/o danzante, anche se svolte negli esercizi di cui al precedente comma 2. Art. 2 1. I titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande determinano liberamente il proprio orario di apertura e chiusura giornaliero, entro le fasce massime indicate nella seguente tabella, con riferimento alle denominazioni di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008:
Art. 3 1. Negli esercizi di cui alle lettere da a) ad i) del punto 6 della deliberazione della Giunta Regionale n. VIII/006495 del 23.1.2008, ubicati al di fuori dell’area pedonale urbana del centro storico, così come individuata dalla planimetria allegata alla presente ordinanza sotto la lettera A), l’orario di chiusura indicato all’art. 2 può essere posticipato, limitatamente all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, fino e non oltre le ore 3, su specifica richiesta dell’esercente, a condizione che:
2. La richiesta di posticipazione dell’orario oltre le ore 2, da redigere su apposito modulo fornito dal Comune, deve contenere l’indicazione delle misure e degli interventi, che il titolare ha adottato o si impegna ad adottare, prima di attuare il prolungamento di orario, per soddisfare alle esigenze di cui sopra e che, a titolo strettamente esemplificativo, possono comprendere, a seconda dei casi:
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di previsione di impatto acustico, se non già presentata in precedenza, o l’eventuale integrazione, se richiesta (qualora, ad esempio, manchi la stima del potenziale disturbo acustico, nella fascia compresa fra le ore 2 e le ore 3 o si aggiungano nuove fonti di diffusione sonora). 4. In caso di subingresso, è considerata valida la documentazione di previsione di impatto acustico del precedente titolare, dietro presentazione di un’autocertificazione del subentrante, attestante che nulla è cambiato rispetto alle condizioni in essa valutate. 5. L’autorizzazione è concessa dal Dirigente competente, previa valutazione della congruità degli accorgimenti proposti o posti in essere, con riferimento alle caratteristiche della zona e dell’attività, e sentiti il parere dell’ARPA, che è vincolante, ed, eventualmente, quelli della Polizia Municipale e delle forze dell’ordine. 6. Per gli esercizi già in possesso, alla data della richiesta, di idonea valutazione di previsione di impatto acustico, approvata dall’ARPA, il procedimento si conclude nel termine di 30 giorni, da tale data. Negli altri casi, il procedimento si conclude entro trenta giorni dall’acquisizione del parere favorevole dell’ARPA sulla valutazione di previsione di impatto acustico. 7. Fatta salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dagli artt. 12 e 22 seguenti, l’autorizzazione al prolungamento dell’orario oltre le ore 2 può essere immediatamente revocata, in via cautelativa, non solo in caso di accertato superamento dei limiti di rumorosità, ma anche qualora la Polizia Municipale o le forze dell’ordine, a seguito dell’effettuazione di controlli, segnalino la presenza, nella fascia oraria notturna, di una situazione di acclarata turbativa della quiete pubblica e/o di pregiudizio del decoro urbano, imputabile all’attività dell’esercizio; la relativa clausola è inserita nell’autorizzazione ed è accettata espressamente dall’interessato, con la domanda. 8. In caso di revoca, non può essere concessa nuova autorizzazione prima che siano trascorsi almeno sei mesi dal relativo provvedimento. 9. Tutte le prescrizioni e le condizioni limitative di cui ai commi precedenti, come pure le conseguenze derivanti dal mancato rispetto delle stesse, di cui al comma 7, sono espressamente accettate dal richiedente, sottoscrivendo apposita dichiarazione, contestuale alla domanda di autorizzazione alla posticipazione di orario. 10. Per gli esercizi ubicati all’interno dell’area pedonale urbana del centro storico, ovvero nelle vie e piazze elencate nell’allegato B alla presente ordinanza, non è consentita, in relazione alle particolari esigenze di salvaguardia di tale ambito urbano, in premessa specificate, la posticipazione della chiusura oltre le ore 2; pertanto, per tali esercizi sono possibili solo le deroghe temporanee di cui al successivo art. 13. Art. 4 1. Fermi restando i limiti massimi di cui all’art. 2, ogni esercizio deve sempre garantire, nell’ambito della rispettiva fascia di appartenenza:
2. L’apertura e la chiusura non possono avvenire prima e dopo, rispettivamente, i limiti massimi indicati nella tabella di cui all’art. 2, salvo eventuali deroghe. 3 Ferma restando l’apertura minima obbligatoria di cui al comma 1, l’esercente può, senza ulteriore comunicazione, posticipare l’apertura e anticipare la chiusura fino ad un massimo di un’ora, rispetto all’orario adottato. 4. L’orario scelto dall’esercente può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia. 5. L’orario può essere differenziato per giorni della settimana e/o per periodi dell’anno (di durata non inferiore a trenta giorni), fatti salvi i limiti di cui sopra. 6. L’accesso del pubblico è consentito fino e non oltre l’orario di chiusura, quando deve cessare ogni attività di somministrazione e si deve procedere allo sgombero dei locali. Gli esercenti, al fine di rispettare l’orario di chiusura, avranno pertanto cura di non accettare nuovi avventori. 7. Limitatamente agli esercizi di cui alla lettera j del paragrafo 6 della DGR n. 006495 del 23.1.2008 (discoteche, sale da ballo, locali notturni), e al solo fine di consentire l’agevole e sicura evacuazione del pubblico, è concesso di completare le relative operazioni entro la mezz’ora successiva all’orario di chiusura prescelto, fermo restando l’obbligo di cessare ogni attività di intrattenimento e di somministrazione, e di non servire altre consumazioni, dopo l’ora di chiusura stabilita. 8. I limiti orari stabiliti con il presente provvedimento hanno validità per tutto l’anno, indipendentemente dalla vigenza o meno dell’ora legale; nessuna posticipazione è consentita in occasione della sua entrata in vigore. 9. L’orario scelto dall’esercente e comunicato al Comune, con le modalità di cui al successivo art. 20, diviene obbligatorio e vincolante per l’accesso ai locali da parte dei clienti. Art. 5 1. Salvo eventuali deroghe temporanee, le attività oggetto della presente ordinanza devono sempre svolgersi, negli spazi al chiuso e all’aperto, senza superare:
2. A partire dalle ore 23, ogni rumore molesto, legato all’esercizio dell’attività, sia derivante dall’utilizzo di apparecchi ed impianti sonori di qualunque tipo, che da altre fonti, quali vociare delle persone, rumore di piatti, urla, canti, ecc, deve essere congruamente ridotto, in modo da non arrecare alcun disturbo al riposo delle persone. 3. La mescita delle bevande sia all’interno dei locali, che negli spazi pertinenziali esterni, deve essere effettuata esclusivamente dal personale addetto, versando direttamente il liquido nel bicchiere del cliente, senza consegna della bottiglia, salvo che il titolare organizzi un servizio di tempestiva e costante raccolta dei vuoti, dandone comunicazione al Comune, con l’indicazione del nominativo delle persone a ciò incaricate. 4. La disposizione di cui al comma precedente non si applica alla somministrazione di bevande effettuata nell’ambito della tradizionale attività di ristorazione, anche se su area pubblica. 5. Al fine di assicurare la tutela degli interessi dei cittadini che risiedono in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché per contrastare fenomeni di degrado urbano, i titolari sono inoltre tenuti, sotto la loro responsabilità, a:
Art. 6 1. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non sono tenuti all’obbligo della giornata di chiusura settimanale. 2. I titolari hanno comunque facoltà di osservare, nel corso della settimana, fino a due giorni di chiusura, a loro scelta, dandone preventiva comunicazione al Comune; eventuali ulteriori giornate di chiusura potranno essere concesse in deroga dall’Amministrazione Comunale. 3. I titolari degli esercizi che abbiano scelto di effettuare la chiusura settimanale possono modificare il/i giorno/i, in qualunque momento, previa comunicazione scritta all'Amministrazione comunale. 4. Qualora, a causa della concomitante chiusura settimanale di più esercizi dello stesso tipo, si determinino gravi carenze di servizio, il Comune può richiedere ad uno o più titolari di modificare il giorno di chiusura, partendo dall’esercente che lo ha adottato per ultimo. 5. E’ data facoltà ai gestori di cui al comma precedente, che hanno optato per la chiusura settimanale, di derogarvi ogniqualvolta lo ritengano, dandone avviso al pubblico. Art. 7 1. Gli esercizi a carattere misto, che, congiuntamente all’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, svolgono altre attività commerciali o di servizio, osservano l'orario previsto per l'attività prevalente, fatti salvi i limiti massimi fissati per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, dalla presente ordinanza. 2. Salvo che sia diversamente previsto dalla legge, si considera prevalente l’attività che occupa la superficie maggiore, senza tener conto di magazzini, depositi, servizi ed altri locali accessori. 3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande collocati all’interno degli impianti stradali di distribuzione carburanti e sprovvisti dell’autorizzazione di cui all’art. 9 della Legge regionale 24 dicembre 2003 n. 30, osservano sempre l’orario di apertura e chiusura dell’impianto, ad eccezione dell’intervallo, tra la fascia antimeridiana e quella pomeridiana, per il quale l’obbligo di chiusura non è previsto. Art. 8 1. Le attività disciplinate dalla presente ordinanza, quando operanti all’interno di Centri commerciali al dettaglio, di cui all’art. 4, comma 1 lettera g) del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114, osservano gli orari e i giorni di apertura della struttura unitaria in cui sono inseriti, anche in deroga alle disposizioni del presente provvedimento, fatti comunque salvi i limiti massimi di apertura di cui all’art. 2. 2. Con il consenso del titolare del centro commerciale, è consentito effettuare un orario più ampio, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2, e previa comunicazione al Comune, nonché aprire anche nei giorni in cui le attività di vendita interne al centro devono osservare la chiusura. Art. 9 1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra disposizione vigente in materia e del diritto alla quiete dei cittadini, l’uso degli apparecchi da gioco (video-giochi, biliardini, flipper, ecc.) e di quelli per la diffusione sonora e di immagini (televisore, radio, mangianastri, juke-box) è consentito durante gli orari di apertura degli esercizi, a condizione che non sia arrecato disturbo alla quiete pubblica e che siano comunque rispettati i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno. 2. Di norma, l’uso di tali apparecchi non è consentito nei locali e spazi all’aperto, salvo specifica autorizzazione. 3. L’uso di apparecchi da gioco, sia nelle sale giochi che negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, non è consentito ai minori di anni 18, prima delle ore 10 del mattino. Art. 10 1. La diffusione di musica, sia dal vivo che riprodotta con presenza di un disc jockey, all’interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) del punto 6 della D.G.R. n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 (piano-bar, concertini, karaoke, ecc.) è soggetta al rispetto dei limiti di rumorosità previsti dalla normativa vigente e al possesso delle specifiche autorizzazioni, di cui agli artt. 68 o 69 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18.6.1931 n. 773. 2. L’obbligo di presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico, prescritto per tutti gli esercizi di nuova apertura, è esteso agli esercizi già in attività, in cui si intendano organizzare trattenimenti musicali dal vivo, anche se a carattere occasionale. 3. I trattenimenti musicali non potranno essere autorizzati, qualora:
4. In presenza di particolari condizioni ambientali, sentita, se del caso, l’ARPA, il responsabile del rilascio dell’autorizzazione può prescrivere l’installazione di limitatori acustici e le eventuali altre misure ritenute più adatte al caso. 5. Gli orari e la frequenza dei trattenimenti di cui al presente articolo sono stabiliti con la singola autorizzazione, da rilasciare a sensi degli artt. 68 o 69 del T.U.L.P.S 18.6.1931 n. 773, avuto riguardo alle esigenze e situazioni specifiche. 6. Le attività di cui sopra devono svolgersi esclusivamente all’interno del locale, senza dare luogo ad emissioni sonore avvertibili dall’esterno. A tale scopo, è vietato, durante l’effettuazione dei trattenimenti, tenere aperte porte, finestre, lucernari e qualsiasi altro vano o fessura, da cui il suono possa fuoriuscire e propagarsi all’esterno. 7. E’ vietato diffondere musica dall’interno all’esterno dei locali, a mezzo di apparecchi di amplificazione sonora o di qualunque altro tipo. Art. 11 1. L’effettuazione di concertini musicali negli spazi all’aperto, sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande di cui alle lettere da a) ad i) ) del punto 6 della D.G.R. n. VIII/006495 del 23 gennaio 2008 è consentita, previa specifica autorizzazione, solo nel periodo dal 1° aprile al 31 ottobre e per una durata massima di tre ore, comprese entro la fascia, dalle 10 alle 24, con obbligo di ridurre il volume a partire dalle ore 23; eventuali prove sono consentite a decorrere dalla mezz’ora precedente l’inizio dell’attività. 2.. Tali iniziative musicali esterne potranno essere effettuate per non più di un giorno la settimana, che dovrà essere lo stesso, per tutti i locali ubicati in una medesima via o piazza, o nelle vie e piazze immediatamente adiacenti. 3. Il responsabile del rilascio dell’autorizzazione può modificare il giorno proposto dall’esercente, qualora ciò si renda necessario per ridurre l’impatto acustico nei confronti dei residenti, in presenza di più esercizi di una stessa area urbana che intendano organizzare trattenimenti periodici o ricorrenti, o per altri comprovati motivi. 4. Resta comunque ferma la facoltà del Comune di limitare il numero dei giorni, o negare l’autorizzazione, in presenza di situazioni di comprovata turbativa o di particolari condizioni ambientali (aree cortilizie, condominiali, ecc.). 5. Su richiesta dell’esercente, il Comune può concedere deroga ai limiti di rumorosità, sulla base della specifica normativa, e fissando comunque un livello massimo di decibel. 6. Salvo specifica autorizzazione, non è normalmente consentito diffondere musica di sottofondo nelle aree esterne all’aperto, poste in prossimità di abitazioni provate. Art. 12 1. Con provvedimento motivato, l’Autorità comunale può disporre, sia in via temporanea che permanente, l’anticipazione della chiusura dell’esercizio, o la riduzione o modifica dell’orario comunicato dall’esercente, per oggettive esigenze di interesse pubblico e di salvaguardia dall’inquinamento acustico e ambientale, particolarmente, in caso di grave e perdurante disturbo acustico, accertato dagli organi tecnici competenti, da porsi in sicura correlazione con l’attività dell’esercizio, qualora i rimedi prescritti non risultino sufficienti od efficaci, o l’esercente non li abbia attuati puntualmente, dopo almeno due solleciti scritti. 2. Salvo che ricorrano situazioni di urgenza, il relativo provvedimento è adottato previa contestazione dei motivi sui quali si fonda ed invito a presentare eventuali osservazioni nel termine perentorio di giorni trenta. 3. Con le stesse modalità, può essere ridotto l’orario dei trattenimenti musicali di cui agli artt. 10 e 11 o di utilizzo degli apparecchi di cui all’art. 9. 4. I provvedimenti restrittivi di cui al comma 1 sospendono l’efficacia della comunicazione di cui all’art. 20 e restano validi anche in caso di subingresso. 5. I provvedimenti sono revocati, su richiesta dell’esercente, qualora vengano meno i motivi che ne avevano giustificato l’adozione. 6. La revoca comporta il ripristino automatico dell’orario precedente, senza necessità di una nuova comunicazione. 7. Qualora le aperture in alcune zone, con particolare riguardo al centro storico, si concentrino eccessivamente in alcune fasce della giornata, il Comune può modificare l’orario di uno o più esercizi, al fine di garantire il livello minimo di servizio nell’intero arco della giornata, partendo dall’esercente che ha adottato per ultimo l’orario. Art. 13 1. Agli esercenti le attività di cui alla presente ordinanza è consentito di protrarre l’orario di chiusura, senza necessità di apposita autorizzazione, nelle seguenti ricorrenze ed entro i limiti rispettivamente indicati:
2. Limitatamente alla deroga di cui al comma 1, lettera c), il prolungamento degli orari è esteso anche alle annesse attività di intrattenimento e di svago, eventualmente autorizzate nell’esercizio. 3. E’ facoltà del Comune, in occasione di iniziative e manifestazioni di particolare rilevanza o interesse turistico, programmate dalla stessa Amministrazione Comunale o da terzi, o di avvenimenti o ricorrenze, che comportino un presumibile aumento della domanda di servizi commerciali, concedere deroga agli orari stabiliti con la presente ordinanza, che possono riguardare sia l’intero territorio comunale, che singole zone, piazze o vie. 4. Analoghe deroghe possono essere concesse su richiesta, anche cumulativa, di gruppi di esercenti, comitati di via o associazioni di categoria, per iniziative organizzate allo scopo di rivitalizzare aree o quartieri urbani determinati, anche nell’ambito di progetti di valorizzazione commerciale. 5. Per i grandi eventi, in grado di mobilitare molte migliaia di persone, come feste popolari e raduni militari, può essere autorizzata la sospensione di ogni vincolo di orario. 6. Le deroghe di carattere generale hanno sempre carattere facoltativo, per cui l’esercente è libero di avvalersene o meno. 7. Ai singoli esercenti possono essere concesse deroghe alla presente ordinanza, solo in via del tutto eccezionale, per comprovate esigenze e dietro presentazione di motivata domanda. Art. 14 1. Il Sindaco, al fine di assicurare all’utenza idonei livelli di servizio, anche nel periodo estivo, approva annualmente, entro il mese di giugno, sentito il parere della commissione comunale di cui all’art. 20 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, un programma di apertura per turno degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande. 2. Allo scopo, entro il 30 aprile di ogni anno, ogni esercente deve presentare al Comune la comunicazione relativa all’eventuale periodo di chiusura estiva per ferie, che intende attuare. 3. La mancata comunicazione equivale, di norma, a rinuncia alle ferie e l’esercizio viene pertanto considerato come aperto, nella relativa programmazione. 4. Qualora si determini una situazione di grave carenza di servizio, il Sindaco può stabilire fasce obbligatorie di apertura, anche in altri periodi dell’anno, per singole zone del territorio e/o in relazione a specifiche tipologie di esercizio. 5. Gli esercenti sono tenuti ad osservare i turni predisposti e a renderli noti al pubblico mediante l’esposizione di un apposito cartello ben visibile sia all’interno che all’esterno dell’esercizio. Art. 15 1.Il titolare dell’esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è tenuto a comunicare al Comune la chiusura temporanea dell’esercizio, solo se superiore a 30 (trenta) giorni consecutivi . 2. In caso di chiusura temporanea dell’esercizio per motivi personali, il titolare deve avvisare il pubblico, mediante esposizione di idoneo cartello. Art. 16 1. Le attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande organizzate nell’ambito di feste, fiere ed altre manifestazioni occasionali osservano, in mancanza di altre disposizioni, l’orario dell’iniziativa principale cui sono abbinate, e, comunque, non possono terminare oltre l’orario di conclusione della stessa. 2. Il Comune, su richiesta dell’organizzatore o esercente, o per motivi di pubblico interesse, e tenuto conto delle caratteristiche della singola manifestazione, può stabilire un orario diverso, da indicare nel relativo atto abilitativo. Art. 17 1. I Circoli privati in cui si effettuano l’attività di somministrazione di alimenti e bevande e/o di intrattenimento musicale, compresi quelli autorizzati a sensi del D.P.R. 235/2001, anche se riservati esclusivamente ai soci, determinano liberamente l’orario di apertura giornaliera, entro i seguenti limiti massimi, e previa comunicazione al Comune dell’orario prescelto:
2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all’osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana. Art. 18 1. I titolari dei centri di telefonia in sede fissa di cui alla legge regionale 7 marzo 2006 n. 6, altrimenti denominati "phone center" o "call center", nonché dei cosiddetti "internet point", che offrono servizi di telefonia e di collegamento ad internet direttamente al pubblico, determinano liberamente l’orario giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere e non sono tenuti alla chiusura domenicale e festiva. 2 I titolari determinano liberamente l’orario giornaliero di apertura, entro la fascia compresa fra le ore 7 e le ore 22, per un massimo di 13 ore giornaliere. 3. Il Comune, previa motivata richiesta degli esercenti, può autorizzare l’apertura anticipata o la chiusura posticipata di due ore. 4. Gli esercizi di cui al presente articolo osservano la chiusura di una giornata settimanale. 5. In ogni caso, l’orario adottato deve essere pubblicizzato mediante l’esposizione di appositi cartelli all’interno e all’esterno dell’esercizio e comunicato al Comune. Art. 19 1. Fermo restando il divieto di somministrazione diretta al pubblico, le imprese artigiane, iscritte all’Albo di cui alla legge 8.8.1985 n. 443 e successive modifiche, sprovviste dell’autorizzazione di cui all’art. 9 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, che vendono per asporto, nei locali di produzione o in altri ad essi contigui, prodotti alimentari di propria produzione, determinano liberamente l’orario giornaliero di apertura, entro i limiti massimi indicati nella seguente tabella:
2. Gli esercizi di cui al comma 1 non sono tenuti all’osservanza della chiusura domenicale o in altro giorno della settimana. 3. Agli esercizi commerciali abilitati a sensi del D.Lgs 31.3.19998 n. 114 che vendono per asporto, anche in forma esclusiva, i prodotti indicati nella tabella di cui al comma 1, si applicano le disposizioni in materia di orari previste dallo stesso decreto 114. Art. 20 1. I titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e delle altre attività soggette alla presente ordinanza devono comunicare al Comune, prima dell’inizio dell’attività, e, di norma, contestualmente alla presentazione della relativa domanda o denuncia, l’orario scelto, nell’ambito della fascia di appartenenza, anche diversificato per giorni della settimana e/o periodi dell’anno e le eventuali giornate di chiusura settimanale facoltativa. 2. La comunicazione è presentata in carta semplice, sull’apposito modulo fornito dal Comune, e in duplice copia; l’ufficio, verificata la conformità alla presente ordinanza, restituisce una copia con il timbro di ricevuta all’esercente, che è tenuto a conservarla unitamente all’autorizzazione di esercizio, per eventuali controlli. 3. Le comunicazioni che non rispettino i limiti temporali indicati nella presente ordinanza sono nulle e non producono alcuna efficacia. 4. La comunicazione deve essere presentata sia in caso di nuova apertura, che di subingresso o di trasferimento in altra sede. 5. In caso di cambio di gestione, fino a quando il subentrante non comunichi una diversa scelta, continua ad applicarsi l’orario prescelto e comunicato al Comune dal precedente titolare. 6. I titolari sono tenuti a comunicare al Comune, con almeno due giorni di anticipo, ogni eventuale modifica non occasionale dell’orario. 7. In tutti gli esercizi deve essere esposto un apposito cartello, in modo ben visibile sia all’interno che all’esterno del locale, e anche a locale chiuso, in cui siano indicati:
8. Nei nuovi cartelli le indicazioni principali dovranno essere ripetute almeno in lingua inglese. 9. Nel caso di attività miste, l’obbligo di informazione prescritto per ciascuna attività, può essere assolto mediante esposizione di un unico cartello. Art. 21 1. L’Amministrazione comunale potrà prevedere, nell’ambito dei regolamenti di settore, ed anche in deroga alle disposizioni della presente ordinanza, specifiche misure di incentivazione alla delocalizzazione in aree più idonee sotto il profilo urbanistico ed ambientale degli esercizi ubicati in aree residenziali che, nell’attuale collocazione, siano causa di comprovata e perdurante turbativa, qualora il trasferimento risulti utile all’interesse pubblico. Art. 22 1. L’inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta, nei casi previsti dall’art. 23/c. 2 della legge regionale 24.12.2003 n. 30, l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 17 bis, comma 3, del R.D. n. 773/1931. 2. A seguito di accertata violazione delle disposizioni di cui al suddetto art. 17 bis, si applica la procedura stabilita dagli artt. 17 ter e 17 quater del R.D. n. 773/1931. 3. Per le violazioni alle disposizioni del presente provvedimento per le quali la legge non dispone, si applica una sanzione pecuniaria da 80 a 500 €. 4. L’inosservanza del provvedimento di chiusura è punibile penalmente (art. 650 codice penale) 5. Le sanzioni sono applicate con l’osservanza della procedura prevista dalla Legge 24.11.1981 n. 689 e dalla L.R. 5.12.1983 n. 90. 6. L’Amministrazione comunale è competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitare i relativi proventi. Art. 23 1. Sono fatti salvi i diritti dei lavori dipendenti delle imprese esercenti le attività soggette alla presente ordinanza, stabiliti con i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 2. Sono fatti altresì salvi eventuali diritti di terzi e/o diverse disposizioni condominiali vincolanti. Art. 24 1. Gli esercenti già in attività alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, che, sulla base della precedente normativa, osservano orari non conformi con le relative disposizioni, dovranno adeguarsi entro il termine di sessanta giorni dalla sua entrata in vigore. 2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, dovranno essere adeguati i cartelli indicatori già in uso, che siano in contrasto con quanto qui disposto; restano invece validi i cartelli conformi, anche se si richiamano espressamente alla previgente disciplina e/o siano mancanti della traduzione in lingua inglese. 3. Eventuali limitazioni di orario disposte nei confronti di singoli esercizi per motivi di pubblico interesse, in base alla precedente disciplina, restano valide ed efficaci, fino ad eventuale nuova disposizione. 4. La disposizione di cui all’art. 3, comma 1 lettera a) si applica a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente ordinanza. Art. 25 1 La presente ordinanza entra in vigore il giorno successivo a quello di inizio della sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune. 2. Dalla data di entrata in vigore, sono abrogate le ordinanze sindacali n. 37570 del 19 luglio 2006 e n. 33730 in data 11 giugno 2007, ed ogni altra disposizione comunale che risulti in contrasto con il presente provvedimento. 3. L’ordinanza sarà affissa all’Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi e trasmessa in copia agli organi preposti ai relativi controlli e alle associazioni di categoria interessate. 4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 5. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio o, in alternativa, al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla stessa data. Il Sindaco Il presente documento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dall'8 al 22 maggio 2008 | |||||||||||||||||||||||||||||