Ordinanze: Modalità di svolgimento della Fiera di Santa Rita. EDIZIONE 2008
Modalità di svolgimento della Fiera di Santa Rita. EDIZIONE 2008
P. G. n . 24096/08
IL SINDACO
PREMESSO:
che da tempo immemore, nel Comune di Cremona, in occasione della festività di S. Rita, che cade il giorno 22 Maggio, si tiene, presso la chiesa cattolica dedicata alla Santa, sita in Via Trecchi, il tradizionale rito religioso della benedizione delle rose;
che nell'ambito di tale ricorrenza, per lunga consuetudine, viene consentita, in relazione al notevole afflusso di fedeli, la presenza di alcuni banchi per la vendita di dolciumi e giocattoli nell'area prospiciente l'ingresso della chiesa;
VISTI:
il D. Lgs. 31/03/98 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al Settore del Commercio", a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15/03/97 n. 59,
il titolo X sempre del D. Lgs. n 114/98 che ha ridefinito a livello nazionale, e per gli aspetti di carattere generale, la disciplina del commercio su aree pubbliche, prevedendo per il completamento del quadro normativo l'emanazione dei successivi provvedimenti attuativi da parte di Regioni e Comuni;
la Legge Reg. 21/03/2000 n. 15, che detta: "norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche",
RITENUTO:
nelle more dell'adozione del nuovo regolamento della manifestazione di cui trattasi e stante l'urgenza, di stabilire le modalità di svolgimento della prossima ed ormai imminente edizione dell'iniziativa "de qua", alla luce anche delle intervenute nuove disposizioni, in quanto applicabili;
CONSIDERATO che:
secondo le definizioni contenute nell'art. 27 del D. Lgs. 114/98 e nell'allegato A alla Legge Regionale 25/03/2000 n. 15, portante "Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche in attuazione del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche" la manifestazione di cui trattasi rientra nella tipologia delle Fiere Specializzate a carattere locale, e ritenuto, pertanto, di attribuirle la denominazione di " Fiera di S. Rita";
ORDINA
Art. 1
La manifestazione oggetto del presente Regolamento costituisce, in base alle sue caratteristiche, una tipica "Fiera Specializzata", nella vendita di dolciumi e giocattoli, secondo la definizione contenuta nell'allegato A alla Legge Regionale 21/03/2000 n. 15," Primi indirizzi regionali di commercio al dettaglio su aree pubbliche titolo IV° disposizioni - riguardanti le aree destinate alle fiere e ad iniziative analoghe - art. 2", in quanto si tiene in occasione della festività di Santa Rita, in concomitanza con la celebrazione del tradizionale rito religioso della benedizione delle rose, che fa affluire numerosi fedeli all'omonima chiesa cittadina.
In particolare, il 90% dei posteggi, pari a tre, è destinato esclusivamente alla vendita di dolciumi e giocattoli; il restante 10%, pari a un posteggio, è prioritariamente destinato alla vendita dei medesimi prodotti; tuttavia, l'Amministrazione Comunale si riserva di autorizzare, in tale posteggio, anche la vendita di prodotti diversi, purché compatibili con l'oggetto della manifestazione e la sacralità del luogo.
Conseguentemente, i posteggi potranno essere concessi ad operatori in possesso dell'autorizzazione di cui l'art. 28 del D Lgs. 114/98, limitatamente per la vendita dei prodotti di cui sopra.
Art. 2
La Fiera di Santa Rita si terrà il giorno 22 maggio 2008, in concomitanza con la festività di Santa Rita, nei pressi dell'omonima Chiesa, in via Trecchi.
Art. 3
L'area su cui si svolge la Fiera ha una superficie complessiva di mq 580.
I posteggi occupano complessivamente una superficie di mq. 80,5 e sono in numero di 4 di cui:
n. 3 posteggi di mq. 7 x 3 ciascuno;
n. 1 posteggi di mq. 7 x 2,50.
Ai posteggi è attribuita una numerazione progressiva da 1 a 4.
La suddivisione in posteggi dell'area destinata allo svolgimento della Fiera è effettuata sulla base delle dimensioni di superficie stabilite per ciascun posteggio.
Tutti i posteggi di cui sopra sono riservati, nel giorno di svolgimento della Fiera, agli operatori su area pubblica, in possesso di una delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica previste dalla vigente normativa.
L'esatta localizzazione dell'area e dei posteggi è riportata nella planimetria allegata sotto la lettera A, nella quale sono indicati:
l'ubicazione, la delimitazione e la superficie complessiva dell'area di pertinenza;
il numero, la dislocazione ed il dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi;
la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
Art. 4
Le domande di partecipazione alla "Fiera di Santa Rita", redatte in carta legale, devono pervenire al Comune, a decorrere dai sei mesi antecedenti e non oltre 60 giorni prima dell'inizio della manifestazione. Qualora le domande siano presentate a mezzo raccomandata, fa fede la data del timbro di spedizione; in ogni altro caso, si tiene conto della data di ricezione da parte dell'Ufficio Protocollo.
In presenza di circostanze eccezionali, comunque indipendenti dalla volontà degli operatori, che possano giustificare la presentazione tardiva delle domande, l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato, potrà differire il termine ultimo di presentazione, fino ad un massimo di 30 giorni.
Le domande presentate in anticipo, rispetto al termine di cui al 1° comma, sono tenute valide, ma, ai fini dell'applicazione dell'ordine cronologico di cui al successivo art. 6, si considerano pervenute tutte alla data stabilita per l'inizio della presentazione, indipendentemente dalla data effettiva.
Nella domanda, il richiedente deve indicare:
le sue generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale);
tipo ed estremi dell'autorizzazione in suo possesso per il commercio su aree pubbliche, che deve essere, comunque, valida per la vendita dei seguenti articoli: giocattoli - dolciumi;
la richiesta di partecipazione alla Manifestazione;
le dimensioni del banco vendita o delle altre attrezzature da utilizzare per la vendita;
l'ingombro previsto comprensivo di automezzo.
Può, inoltre, indicare il numero del posteggio desiderato; la mancata indicazione non comporta incompletezza della domanda, ma, in tal caso, se l'operatore è ammesso alla Fiera, il posteggio sarà assegnato d'ufficio, in ragione dello spazio disponibile.
Dovrà altresì indicare, gli estremi dell'iscrizione al Registro delle Imprese.
Alla domanda deve essere allegato quanto segue:
fotocopia dell'autorizzazione per il commercio su area pubblica, valida per la partecipazione alla Fiera;
fotocopia dell'eventuale domanda di conversione dell'autorizzazione, rilasciata in base alla previgente normativa.
Può inoltre essere allegato ogni altro documento che il richiedente ritenga utile produrre, ai fini dell'ammissione alla Fiera e che sarà esaminato sulla scorta dei criteri di cui all'articolo seguente.
Le domande irregolari o incomplete possono essere regolarizzate entro il termine stabilito dal competente ufficio comunale; l'integrazione o regolarizzazione verranno richieste entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda.
Le domande che non perverranno nel termine di cui al 1° comma o che non verranno regolarizzate entro i termini concessi di volta in volta dall'Amministrazione, saranno respinte.
In relazione al numero di domande pervenute, l'avvio del procedimento può essere comunicato, con le modalità di cui all'art. 7 e 8 della Legge 241/90, sia singolarmente, che mediante avviso affisso all'Albo Pretorio.
Art. 5
La concessione del posteggio è limitata alla durata della manifestazione.
Per gli operatori che non abbiano ancora ottenuto la conversione dell'autorizzazione, rilasciata in base alla previgente normativa, si tiene conto della relativa domanda, purché valida e regolare.
In nessun caso si potrà tener conto, ai fini dell'ordine di priorità di cui al successivo comma 5 e seguenti, della residenza, sede o nazionalità del richiedente, fatto salvo l'obbligo di reciprocità, per i soggetti non italiani.
Qualora il numero delle domande pervenute entro il termine di cui all'art. 4 risulti superare quello dei posteggi disponibili, viene compilata una graduatoria per l'assegnazione dei posteggi seguendo i criteri dettati dal capoverso IV.2 punto 4 dell'allegato A alla L.R. 15/00.
In caso di parità, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande risultante dalla data di spedizione della raccomandata o dal timbro apposto dall'Ufficio di Protocollo del Comune, ovvero della data di ricezione delle integrazioni richieste, in caso di domanda irregolare o incompleta; qualora sussista ancora parità, si procederà a sorteggio.
Per gli operatori iscritti nella graduatoria, sarà istituita un'apposita scheda individuale sulla quale saranno annotate, oltre agli estremi del titolo in possesso, anche tutte le presenze registrate nella Fiera, in ordine cronologico, con l'indicazione se è stato o meno concesso il posteggio.
L'operatore che non partecipa alla Fiera per tre anni consecutivi, salvo giustificato motivo, perde l'anzianità maturata e il relativo punteggio viene quindi azzerato.
La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, è affissa all'albo comunale almeno sette giorni prima dell'inizio della manifestazione ed è tenuta a disposizione presso il Settore Legislazione Commerciale e Pubblici Spettacoli e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
L'individuazione dei posteggi da assegnare a ciascun avente diritto è effettuata a discrezione del Comune, secondo criteri che tengono conto delle esigenze commerciali e delle dimensioni dei banchi di vendita.
In caso di rinuncia successiva all'assegnazione, il posteggio viene assegnato all'operatore che segue in graduatoria.
Art. 6
I posteggi non occupati dal concessionario entro le ore 8.00 del 22 maggio 2008 si considerano vacanti.
A tal fine, si procederà, direttamente sul posto, all'assegnazione ad altri operatori eventualmente presenti, seguendo l'ordine della graduatoria di cui al precedente articolo e con l'applicazione dei medesimi criteri preferenziali.
Le operazioni saranno effettuate da personale della Polizia Locale.
Dopo l'assegnazione, potrà essere concessa la sostituzione del posteggio solo in caso, gli operatori interessati consentano allo scambio reciproco e non sussistano motivi ostativi.
I posteggi eventualmente ancora disponibili, dopo l'esaurimento della graduatoria, saranno assegnati mediante sorteggio agli operatori presenti, anche se non abbiano presentato domanda di partecipazione alla Fiera, purché dimostrino il possesso dell'autorizzazione al commercio su area pubblica per le merceologie richieste. Il sorteggio sarà effettuato in loco, assegnando un numero ad ogni operatore. Gli operatori che non hanno presentato la domanda di partecipazione alla Fiera, che ottengano o meno la concessione del posteggio, non acquisiscono alcun punteggio nella graduatoria generale di cui al precedente art. 5.
Concluse le operazioni di spunta, non saranno più ammesse altre variazioni.
Qualora però un operatore lasci libero il proprio posteggio per qualsiasi motivo, prima della conclusione della Fiera, potrà essere disposto lo spostamento con altro operatore, che ne faccia richiesta, ovvero per una disposizione più razionale dei banchi.
I posteggi resisi liberi dopo la conclusione delle operazioni anzidette potranno essere assegnati anche successivamente a qualsiasi operatore su area pubblica che ne faccia richiesta verbale, direttamente dal personale della Polizia Locale in base al solo ordine cronologico delle richieste, e senza che ciò dia luogo a punteggio.
Art. 7
Gli operatori potranno occupare il posteggio loro assegnato dalle ore 7.00 fino alle ore 22.00 del giorno di svolgimento della Fiera, ed iniziare l'attività di vendita subito dopo l'occupazione.
Non potranno comunque lasciare il posteggio prima delle ore 20.00; in caso lo abbandonino prima, saranno esclusi dalle successive edizioni della Fiera, per tre anni consecutivi.
I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito pedonale, ingressi a negozi o private abitazioni.
Le tende di protezione al banco di vendita non devono sporgere oltre i limiti, in verticale, dall'area di posteggio e devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a ml 2.20, ed avere un'apertura massima verso l'esterno di m 1.
E' vietato l'uso di altoparlanti, nonché gridare e fare schiamazzi o quant'altro possa turbare o compromettere l'ordinato e sicuro svolgimento della Fiera.
Art. 8
Nell'esercizio dell'attività di vendita devono essere rispettate le norme vigenti in materia con particolare riguardo alle seguenti:
tenere esposto in modo ben visibile un documento dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione amministrativa, dell'iscrizione al Registro delle Imprese, nonché l'autorizzazione amministrativa stessa, l'atto di concessione del posteggio e l'attestazione del versamento della COSAP;
gli strumenti destinati alla pesatura devono essere regolarmente bollati, puliti e collocati in modo ben visibile frontalmente agli acquirenti, in modo che questi possano controllare il peso.
Ai concessionari di posteggi è fatto divieto di:
a) occupare il posteggio ed effettuare le vendite nelle ore eccedenti l'orario stabilito;
b) adottare sistemi di vendita che arrechino disordine nella manifestazione;
c) detenere materie che siano causa di cattive o nocive esalazioni;
d) svolgere attività diverse dalla vendita dei generi consentiti;
e) fare attacchi agli impianti esistenti per l'illuminazione di energia elettrica o installare prese d'acqua, senza le necessarie autorizzazioni;
f) danneggiare in qualsiasi modo il suolo e le prese elettriche;
g) praticare affissioni o iscrizioni di qualsiasi genere, se non preventivamente autorizzate dall'Autorità Comunale;
h) collocare tende, assiti od altra opera fissa o mobile o anche merci, in modo da danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo o i passaggi destinati al pubblico;
i) accatastare merci nei posteggi o sui banchi in modo da costituire un pericolo per l'incolumità delle persone;
l) depositare o esporre merce sul suolo;
m) accendere fuochi.
Art. 9
Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia, e dall'autorità sanitaria.
Il mancato rispetto delle norme di carattere igienico-sanitario da' luogo, nei casi previsti dalla legge, oltreché all'applicazione delle specifiche sanzioni pecuniarie, alla esclusione delle successive edizioni della Fiera, fino ad un massimo di tre anni e, nei casi più gravi, alla perdita di tutto il punteggio maturato a quel momento nella graduatoria di cui al precedente articolo.
Art. 10
Nell'ambito della Fiera, possono essere concesse, a discrezione dell'Autorità Comunale, autorizzazioni temporanee, per attività di vendita complementari all'oggetto della manifestazione, che valgano ad arricchirla e ad accrescerne l'interesse o a fornire un servizio più completo, con esclusione comunque di quelle relative alla vendita o somministrazione di generi alimentari e bevande. Tali attività sono localizzate sulle aree limitrofe, compatibilmente con la disponibilità di spazi e con le esigenze viabilistiche, comunque al di fuori dei posteggi riservati agli operatori su area pubblica, di cui al precedente articolo.
Art. 11
In caso di subingresso per atto tra vivi o a causa di morte ad un operatore inserito nella graduatoria di cui al precedente art. 6, punteggio maturato dal cedente si trasferisce al subentrante.
Le variazioni societarie comportano il mantenimento del punteggio in graduatoria.
Art. 12
L'Autorità Comunale può procedere a sopralluoghi e controlli per tutto il periodo di durata della Fiera.
Art. 13
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle disposizioni vigenti e nei casi più gravi o di recidiva potrà essere disposta la revoca del posteggio e l'esclusione dalle prossime edizioni della Fiera per un periodo massimo di tre anni.
RICORDA
che nell'esercizio dell'attività di vendita devono essere rispettate tutte le norme vigenti.
In caso d'inosservanza, saranno applicate le sanzioni previste nei singoli casi.
La vigilanza, in ordine al rispetto di quanto disposto con il presente provvedimento è affidata agli agenti di Polizia Locale e a tutti gli altri organi di Polizia.
Cremona, 15.04.2008
IL SINDACO
Prof. Gian Carlo Corada
Nota:
la presente ordinanza è affissa all'Albo Pretorio del Comune di Cremona dal 6 maggio al 22 maggio 2008
Inviato da: redazione - Mercoledì, 07 Maggio 2008 - (445 Letture) - -