Ordinanze: Ordinanza per il blocco della circolazione a fasce orarie da venerdì 4 febbraio
Ordinanza per il blocco della circolazione a fasce orarie da venerdì 4 febbraio
Ordinanza contingibile ed urgente del Sindaco di divieto di circolazione di tutti i veicoli non adibiti a servizio pubblico, con esclusione dei veicoli ad emissione nulla, alimentati a GPL e metano, dal giorno venerdì 4 febbraio 2005 e seguenti, dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00, e blocco nei medesimi giorni dei mezzi non catalizzati dalle ore 8,00 alle ore 19,00, con esclusione del giorno di domenica 6 febbraio 2005.
IL SINDACO
visto il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999, n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambienti e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" ove all'art. 1, comma 2, si prevede che i Comuni, in cui la situazione meteo climatica e l'entità delle emissioni facciano prevedere possibili superamenti dei livelli di attenzione... sono tenuti ad applicare le misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lett. b del Nuovo Codice della Strada;
visto l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si da' facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;
visto il "Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento da adottare nell'inverno 2004-2005" approvato dalla Giunta Municipale nella seduta del 13 ottobre 2004, prot. n. 48103;
richiamata la propria Ordinanza del 19 ottobre 2004, prot. n. 48858 di divieto di circolazione di tutti i veicoli non catalizzati su tutto il territorio comunale dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00;
visti l'articolo 54 comma 2/c della Legge 18 agosto 2000 n. 267 e l'articolo 12, lettera c) dello Statuto del Comune di Cremona, che danno il potere al Sindaco di emettere ordinanze;
ORDINA
a partire dalle ore 8,00 e sino alle ore 19,00 del giorno di venerdì 4 febbraio 2005 il blocco del traffico di tutti i mezzi non catalizzati (veicoli, motoveicoli e ciclomotori)* e nei medesimi giorni il blocco del traffico dei mezzi catalizzati con esclusione di quelli ad emissione nulla (motore elettrico), alimentati a GPL e metano dalle ore 8,00 alle ore 10,00 e dalle ore 16,00 sino alle ore 19,00 sino a revoca della presente Ordinanza con esclusione del giorno di domenica 6 febbraio 2005;
ORDINA ALTRESÌ
di non applicare il divieto di circolazione:
ai veicoli delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi Polizia Municipale e Provinciale;
agli autoveicoli di pronto soccorso;
ai mezzi di pubblico trasporto;
ai taxi ed alle autovetture di noleggio con conducente;
agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap muniti del relativo contrassegno;
agli autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali purché contraddistinti dal contrassegno PT;
di non applicare il divieto di circolazione ai seguenti veicoli catalizzati o eco diesel, omologati ai sensi alle direttive riportate nell'allegato "A" alla presente Ordinanza che dovranno utilizzare l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta alla circolazione:
autovetture targate Corpo Diplomatico e Corpo Consolare;
veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità;
veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposita autorizzazione annuale rilasciata dall'Ufficio Permessi o in alternativa della tessera d'iscrizione all'Ordine;
veicoli utilizzati da personale addetto ai servizi di pubblica utilità diretti e provenienti dalla sede lavorativa, anche se attivati fuori dai normali turni di lavoro, in servizio di reperibilità;
veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie e ai veicoli utilizzati durante l'espletamento di assistenza domiciliare, purchè muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Permessi ;
veicoli dei residenti e delle persone alloggiate presso alberghi situati all'interno dell'area interdetta alla circolazione utilizzando l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta alla circolazione;
mezzi d'opera e veicoli utilizzati da imprese edili ed artigianali impegnate in attività di installazione e manutenzione di impianti, nonché veicoli operativi intestati ad attività commerciali, utilizzati per le consegne a domicilio.Tali veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta al transito. Le operazioni di carico e scarico dovranno essere svolte negli orari previsti dall'Ordinanza Generale sulla circolazione stradale nel Comune di Cremona, ovvero dalle ore 07.00 alle ore 11.00 e dalle ore 13.00 alle ore 17.00, fatte salve eventuali ulteriori deroghe attribuite con specifica autorizzazione;
veicoli utilizzati per l'approvvigionamento merci delle attività commerciali ubicate all'interno dell'area interdetta alla circolazione, limitatamente alle seguenti fasce orarie: 7,30-09.30 e 13.00-17.00;
autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
veicoli di partecipanti a cerimonie civili e religiose muniti di apposita autorizzazione;
veicoli diretti al parcheggio La Marmora, con accesso obbligatorio da piazza Risorgimento - corso Garibaldi, solo se il parcheggio ha posti liberi opportunamente segnalati; tali veicoli dovranno conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del parcheggio sino all'uscita dal perimetro vietato al traffico, utilizzando il percorso più breve rispetto al perimetro;
veicoli diretti al parcheggio S. Tecla con accesso limitatamente da via Massarotti - via S. Tecla ed uscita da via Bissolati - via Spalato - via Massarotti;
veicoli diretti al parcheggio di piazza Marconi con accesso limitatamente da corso Vittorio Emanuele II - via Ettore Sacchi - via Tibaldi ed uscita da via Bell'Aspa - via Altobello Melone solo se il parcheggio ha posti liberi opportunamente segnalati; tali veicoli dovranno conservare la ricevuta dell'avvenuto pagamento del parcheggio sino all'uscita dal perimetro vietato al traffico;
veicoli degli ambulanti per la propria attività in entrata ed uscita dalla zona chiusa al traffico nei giorni autorizzati;
le deroghe previste dalla presente Ordinanza ove maggiormente favorevoli, non estendono comunque la validità delle deroghe previste dall'Ordinanza generale sulla circolazione stradale nel comune di Cremona, ovvero dalle singole autorizzazioni precedentemente rilasciate.
Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.
AVVERTE
Chi non rispetta la presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della strada
AVVERTE ALTRESÌ
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al TAR della Regione Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione
INVITA
Tutta la popolazione a non utilizzare i mezzi di trasporto privati anche nelle zone non inibite al traffico e a ridurre ulteriormente le temperature negli ambienti e gli orari di funzionamento degli impianti termici.
Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.
- Mandare copia al Signor Prefetto della Provincia di Cremona, al Signor Questore, ai Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, al Presidente della Provincia di Cremona, all' A.R.P.A. dipartimento di Cremona, all'A.E.M. S.p.A. Servizio Segnaletica, al Signor Assessore alle Politiche Ambientali, nonchè ai Direttori dei Settori Lavori Pubblici, Polizia Municipale, Mobilità, Affari Generali, Segreteria - Gabinetto del Sindaco;
- mandare altresì, per conoscenza, copia al Signor Prefetto della Provincia di Piacenza ed ai Signori Sindaci dei Comuni di Castelvetro Piacentino, Spinadesco, Sesto ed Uniti, Castelverde, Gadesco Pieve Delmona, Persico Dosimo, Malagnino, Gerre de Caprioli, Bonemerse e Stagno Lombardo.
IL SINDACO
prof. Gian Carlo Corada
Si dà atto che l'area inibita al transito e' delimitata dalle vie di seguito elencate:
Via del Giordano, Via Novati, Via degli Ippocastani, Via Ghisleri, Via Rialto, Via Mantova, Via dell'Annona, Via Persico, via Gallazzi, Via Brescia, via S.Bernardo, via Cimitero, via S. Francesco, via Bergamo, P.zza Risorgimento, Via Ghinaglia, Via Massarotti, piazza Cadorna.
Sarà consentito l'accesso alla stazione ferroviaria e parcheggio ex tranviarie da piazza Risorgimento lungo la via Dante fino a via Cimitero e dalla via Boschetto - via Cimitero.
L'accesso e l'uscita del parcheggio di piazza della Croce Rossa (foro Boario) sarà possibile solamente da via dell'Annona.
nel caso la segnaletica vigente sia in contrasto con quanto previsto dal presente provvedimento saranno attuati opportuni interventi segnaletici coordinati dalla Polizia Municipale.
ALLEGATO "A"
TIPOLOGIA DI MEZZI CATALIZZATI O ECO-DIESEL
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE (EURO 1)
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE (EURO 2)
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE (EURO 3)
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II CE (EURO 4)
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE (EURO 1)
Autoveicoli benzina di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CEE (EURO 2)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/441 CEE (EURO 1)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 94/12 CEE (EURO 2)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St I CE (EURO 3)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 98/69 St II CE (EURO 4)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 93/59 CEE (EURO 1)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 96/69 CE (EURO 2)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St I CEE (EURO 1)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 91/542 St II CEE (EURO 2)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St I CE (EURO 3)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St II CE (EURO 4)
Autoveicoli diesel di tipo omologato ai sensi della direttiva 99/96 St III CE (EURO 5)
Motoveicoli e/o ciclomotori di tipo omologato ai sensi della direttiva 97/24 CE
Inviato da: Admin - Venerdì, 04 Febbraio 2005 - (7860 Letture) - -